Pensione di vecchiaia

Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia:
Dal 1° gennaio 2019 la pensione di vecchiaia può essere richiesta al compimento di 69 anni di età con almeno 20 anni di contributi o al compimento di 66 anni, qualora si possa far valere un’anzianità contributiva
di 40 anni.

Pensione di invalidità
Requisiti per il diritto alla pensione di invalidità:
Per la pensione di invalidità è richiesta, oltre al requisito della invalidità, un’anzianità assicurativa/contributiva di 5 anni.
Per il fondo di previdenza clero si considera invalido l’iscritto che si trovi nella permanente impossibilità materiale di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o di difetto fisico o mentale. Lo stato invalidante del richiedente deve essere dichiarato dall’Ordinario Diocesano: tale dichiarazione non è vincolante per l’INPS, che può non riconoscere il diritto alla pensione,
ma è indispensabile per poter liquidare la pensione.E’ riconosciuta la pensione di invalidità anche all’iscritto ridotto allo stato laicale o esonerato dalle funzioni di ministro di culto che possa far valere un’anzianità assicurativa e contributiva di 5 anni e che sia stato riconosciuto invalido secondo le norme in vigore nell’Assicurazione Generale Obbligatoria. L’importo della pensione di invalidità è pari al trattamento minimo in vigore nell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

Pensione ai superstiti, in caso di morte dell’assicurato o del pensionato
Tale prestazione spetta – su domanda – ai superstiti di:
a) pensionato del Fondo;
b) Iscritto che, al momento del decesso, possa far valere almeno 5 anni di contribuzione versata al Fondo stesso.
Questa pensione può essere richiesta da:
– coniuge, anche se separato legalmente;
– figli minori di anni 18
– figli studenti entro il 21° o 26° anno di età se universitari a carico del genitori al momento della morte;
– figli di qualunque età riconosciuti inabili e a carico del genitore al momento della morte;
– genitori di età superiore ai 65 anni di età che non risultino titolari di pensione e risultino a carico dell’assicurato/pensionato alla data della morte, quando non vi siano né coniuge, né figli superstiti, o,
pur esistendo, non abbiano titolo alla pensione;
– fratelli celibi, sorelle nubili, non titolari di pensione, a carico dell’assicurato/pensionato in mancanza di coniuge, figli e genitori.

Pensione Fondo Clero nel Sistema di Sostentamento
La pensione erogata dal Fondo Clero Inps non riduce la remunerazione dei sacerdoti inseriti nel sistema di sostentamento (legge 20 maggio 1985 n°222).
Se il sacerdote è titolare di un’altra pensione (es. pensione della scuola), la pensione Fondo Clero subisce la trattenuta di un terzo sull’importo lordo ad opera dell’Inps Fondo Clero stesso.
Per determinare l’integrazione spettante al Sacerdote, l’IDSC deve tener conto dei due terzi della pensione diversa dal fondo clero. Per questo calcolo, non vengono prese in considerazione le quote di pensione derivanti da contributi volontari o da contributi versati prima dell’Ordinazione sacerdotale.
Annualmente viene chiesto ai sacerdoti di inviare all’Istituto diocesano copia delle loro pensioni per determinare più correttamente l’integrazione loro spettante. I sacerdoti titolari di pensione e di reddito da ICSC sono obbligati alla presentazione della denuncia dei redditi.
L’IDSC segnala ai sacerdoti il momento in cui è maturato il diritto a presentare domanda di pensione del Clero.

  • DOMANDA DI PENSIONE
    Per presentare domanda di pensione ci si può rivolgere a un Patronato ACLI, convenzionato con l’Istituto Centrale.
    I documenti necessari per richiedere la Pensione Fondo Clero INPS sono:
    – modulo di pensione;
    – fotocopia del documento d’identità valido e il codice fiscale;
    – fotocopia del Codice IBAN;
    – dichiarazione dell’Ordinario Diocesano (da ritirare in Cancelleria).